Art. 2
In vigore dal 2 mar 1988
1. Fatte salve le date di ammissione di cui all', punti 4, 5 e 7, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, a decorrere dal 1o gennaio 1989, per le sostanze di cui all', paragrafo 1 e a decorrere dal 1o gennaio 1990 per le sostanze di cui all', punti 2, 3, 6 e 7 né i produttori né gli importatori stabiliti nella Comunità mettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché non possano più essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 dicembre 1989 i prodotti di cui al paragrafo 1 contenenti le sostanze indicate all', punto 1 e dopo il 31 dicembre 1991 quelli contenenti le sostanze indicate all', punti 2, 3, 6 e 7.
Storico versioni
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