Art. 4
In vigore dal 3 dic 1987
Le modifiche necessarie ad adattare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate conformente alla procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:77:oj#art-4