Art. 1
In vigore dal 3 dic 1987
Ai sensi della presente direttiva: - per «veicolo» si intende ogni veicolo a motore ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, ad eccezione dei veicoli della categoria M1, quali definiti al punto 0.4 dell'allegato 1 della direttiva 70/156/CEE, aventi una massa complessiva non superiore a 3,5 t, dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e delle (1) GU n. C 193 del 31.7.1986, pag. 3. (2) Posizione reso il 18 novembre 1987 (GU n. C 345 del 21.12.1987, pag. 61). (3) GU n. C 333 del 29.12.1986, pag. 17. (4) GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (5) GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 44. macchine agricole nonché delle macchine operatrici;
- per «tipo di motore ad accensione spontanea» si intende un motore ad accensione spontanea che può essere omologato in quanto entità tecnica ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE.
Storico versioni
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