Art. 4

In vigore dal 22 set 1987
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TOERNAEA (1) GU n. L 99 dell'11. 4. 1987, pag. 18. (2) GU n. C 295 del 21. 11. 1986, pag. 5. (3) GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 169. (4) GU n. C 83 del 30. 3. 1987, pag. 3. (5) GU n. L 99 dell'11. 4. 1987, pag. 16. (6) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (7) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
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