Art. 13

In vigore dal 25 giu 1987
1. Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua notifica(1) e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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