Art. 11
In vigore dal 25 giu 1987
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati della presente direttia sono adottate conformemente alla procedura prevista dall' della direttiva 74/150/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1987:402:oj#art-11