Art. 2

In vigore dal 2 feb 1987
1. Fatte salve le date di ammissione di cui all', punti 4 e 8, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, a decorrere dal 1o gennaio 1989, né i fabbricanti né gli importatori stabiliti nella Comunità mettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i prodotti di cui al paragrafo 1 non possano più essere venduti o ceduti al consumatore dopo il 31 dicembre 1990.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1987:137:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Direttiva (UE) 1987/137 — Testo vigente | Portale Normativo