Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 feb 1987
1. Fatte salve le date di ammissione di cui all', punti 4 e 8, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, a decorrere dal 1o gennaio 1989, né i fabbricanti né gli importatori stabiliti nella Comunità mettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i prodotti di cui al paragrafo 1 non possano più essere venduti o ceduti al consumatore dopo il 31 dicembre 1990.
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