Art. 9

In vigore dal 22 dic 1986
Il Consiglio, in conformità delle disposizioni del trattato, delibera, entro un termine di diciotto mesi, sulla proposta di riduzione dei livelli di rumore ammissibili che la Commissione presenterà cinque anni dopo l'entrata in vigore del periodo di cui all', paragrafo 1, lettera b).
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