Art. 3

In vigore dal 22 dic 1986
1. Gli organismi autorizzati rilasciano l'attestato di certificazione CEE ad ogni tipo di macchine di « movimento- terra » di cui all', paragrafo 1, alle seguenti condizioni : a)durante un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva, qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente atmo- sferico, misurato alle condizioni di funzionamento stazionario di cui all'allegato I della direttiva 79/113/ CEE, completato dall'allegato I della presente direttiva, non superi il livello ammissibile indicato nella seguente tabella, in funzione della potenza netta installata : >SPAZIO PER TABELLA> b)dopo la scadenza del periodo di sei anni di cui sopra, qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente atmosferico misurato alle condizioni di funzionamento dinamico reale di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, completato dall'allegato II della presente direttiva, non superi il livello ammissibile determinato in applicazione dell'. 2. La domanda di attestato di certificazione CEE per un tipo di macchina di « movimento-terra » per quanto concerne i livelli sonori ammissibili deve essere accompagnata da una scheda informativa conforme al modello riportato nell'allegato IV. 3. Per ogni tipo che certifica, l'organismo autorizzato compila tutte le rubriche della scheda il cui modello figura nell'allegato III della direttiva quadro. 4. Gli attestati di certificazione CEE sono validi per sei anni. L'attestato rilasciato a norma del paragrafo 1, lettera a), non è tuttavia più valido dopo la scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva. Le condizioni di proroga degli attestati rilasciati saranno determinate in applicazione dell'. 5. Per ogni macchina di « movimento-terra », costruita conformemente al tipo per il quale è stata rilasciata una certificazione CEE, il costruttore completa il certificato di conformità il cui modello figura nell'allegato VI della direttiva quadro e vi precisa il valore della potenza netta installata e il regime di rotazione corrispondente. 6. Su ogni macchina di « movimento-terra » costruita conformemente al tipo per il quale è stata rilasciata una certificazione CEE devono figurare in modo visibile e durevole -il livello della potenza sonora espressa in dB(A)/1 pW -il livello della pressione sonora espressa in dB(A) 20 ìPa al posto di guida garantiti dal costruttore e determinati nelle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE, e completato dall'allegato I o II e III della presente direttiva, nonché la sigla « aa » (epsilon). Il modello di queste indicazioni è riportato nell'allegato V.
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Art. 3 Direttiva (UE) 1986/662 — Testo vigente | Portale Normativo