Art. 3

In vigore dal 18 dic 1986
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il controllo del rispetto dei principi di buone prassi di laboratorio. Queste misure comprendono in particolare ispezioni e verifiche di studi in conformità con le raccomandazioni dell'OCSE al riguardo. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome della (delle) autorità incaricata (incaricate) di controllare l'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1987:18:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo