Art. 1

In vigore dal 18 dic 1986
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che i laboratori che effettuano prove sui prodotti chimici, conformemente alla direttiva 67/548/CEE, soddisfino ai principi di buone prassi di laboratorio specificati nell'allegato 2 della decisione del Consiglio dell'OCSE del 12 maggio 1981 relativa all'accettazione reciproca dei dati per la valutazione dei prodotti chimici. 2. Il paragrafo 1 è parimenti applicabile quando altre disposizioni comunitarie prevedano l'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio per le prove su prodotti chimici al fine di valutare la sicurezza per l'uomo e/o l'ambiente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1987:18:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo