Art. 1
In vigore dal 18 dic 1986
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che i laboratori che effettuano prove sui prodotti chimici, conformemente alla direttiva 67/548/CEE, soddisfino ai principi di buone prassi di laboratorio specificati nell'allegato 2 della decisione del Consiglio dell'OCSE del 12 maggio 1981 relativa all'accettazione reciproca dei dati per la valutazione dei prodotti chimici.
2. Il paragrafo 1 è parimenti applicabile quando altre disposizioni comunitarie prevedano l'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio per le prove su prodotti chimici al fine di valutare la sicurezza per l'uomo e/o l'ambiente.
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