Art. 10
In vigore dal 1 dic 1986
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trentasei mesi a decorrere dalla sua notifica (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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