Art. 1
La direttiva dell'11 maggio 1960 è modificata come segue:
In vigore dal 17 nov 1986
1) l' è soppresso;
2) nell', paragrafo 1, i termini « elenco C dell'allegato I » sono sostituiti dai termini « elenco B dell'allegato I »;
3) il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
« 2. Gli Stati membri s'impegnano a non rendere più difficili le procedure d'autorizzazione richieste alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Essi semplificano per quanto possibile le formalità di autorizzazione e di contollo applicabili alla conclusione o all'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti e, all'occorrenza, si concertano ai fini di tale semplificazione. »;
4) nell'articolo 7, secondo comma, i termini « elenco D dell'allegato I » sono sostituiti dai termini « elenco C dell'allegato I »;
5) nell'articolo 10, i termini « elenchi A, B, C e D dell'allegato I » sono sostituiti dai termini « elenchi A, B e C dell'allegato I »;
6) l'allegato I è sostituito dall'allegato alla presente direttiva;
7) l'allegato II è modificato come segue:
- la nomenclatura dei movimenti di capitali è modificata come segue:
a) alle voci III A 1, III A 2, III B 1, III B 2 è aggiunta una voce
« c) quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari »;
b) alle voci IV A e IV C sono aggiunte le due voci:
« 5. Acquisto di quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobilitari;
6. Rimpatrio del prodotto della liquidazione di quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari »;
c) alle voci IV B e IV D sono aggiunte le due rubriche seguenti:
« 5. Acquisto di quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari;
6. Utilizzo del prodotto della liquidazione di quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobilitari »;
d) il titolo delle voci IV B e IV D è modificato come segue:
« B. Acquisto da parte di residenti di titoli esteri trattati in borsa o di titoli nazionali emessi su un mercato straniero trattati in borsa ed impiego del prodotto della loro liquidazione »;
« D. Acquisto da parte di residenti di titoli esteri non trattati in borsa o di titoli nazionali emessi su un mercato straniero non trattati in borsa ed impiego del prodotto della loro liquidazione »;
- le note esplicative sono modificate come segue:
a) la definizione degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) è sostituita dalla definizione seguente:
« - Organismi d'investimento collettivo
Gli organismi:
- il cui oggetto è l'investimento collettivo in valori mobilitari o in altri averi dei capitali raccolti e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e
- le cui quote sono, a richiesta dei portatori, alle condizioni legali, contrattuali o statutarie che li disciplinano, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente a carico del patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un organismo di investimento collettivo agisce per impedire che il corso delle sue quote in borsa si allontani sensibilmente dal valore netto di inventario.
Conformemente al diritto nazionale questi organismi possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di "trust" ("unit trust") oppure la forma statutaria (società di investimento).
Ai fini della presente direttiva il termine "fondo comune di investimento" comprende anche l'"unit trust" »;
b) la definizione del termine « obbligazioni » è sostituita dalla definizione seguente:
« - Obbligazioni
Titoli negoziabili di una durata di 2 anni e più all'emissione, la cui fissazione del tasso di interesse e le cui modalità di rimborso del capitale e di versamento degli interessi sono determinate al momento dell'emissione. Alla rubrica IV della nomenclatura le obbligazioni condiderate sono quelle emesse dagli organismi sia privati sia pubblici. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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