Art. 2
In vigore dal 3 nov 1986
Ai fini della presente direttiva, per « diffusione diretta via satellite » si intende un servizio di diffusione via satellite nei termini definiti dai regolamenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, cioè un servizio che utilizza i canali assegnati agli Stati membri nella banda compresa tra 11,7 e 12,5 GHz nella Conferenza amministrativa mondiale per la radiodiffusione via satellite (Ginevra 1977) e destinati ad apparire su apparecchi televisivi a 625 righe.
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