Art. 1

In vigore dal 3 nov 1986
Per la diffusione operativa diretta via satellite di programmi televisivi e la successiva ridistribuzione via cavo, gli Stati membri provvedono ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative atte a far si che siano utilizzati solo i seguenti sistemi: - per la diffusione diretta via satellite di programmi televisivi, i sistemi MAC/packet di cui al primo trattino e alla nota 2 della raccomandazione AE/650 del CCIR intitolata « Television standard for satellite broadcasting in the channels defined by WARG BS-77 and RARC SAT-83 », aprovata nella XVI assemblea plenaria a Dubrovnik nel maggio 1986 (ossia il sistema C-MAC/packet o il sistema D2-MAC/packet); - per la ridistribuzione via cavo di tali programmi si deve preferire il sitema per cavo MAC corrispondente al sistema di diffusione via satellite. Tuttavia, la ridistribuzione via cavo di programmi televisivi potrà continuare ad effettuarsi con i sistemi già in funzione mediante transcodifica, in testa di rete di distribuzione via cavo, dei sistemi MAC/packet utilizzati per la diffusione diretta via satellite; - ogni sistema derivante dai sistemi MAC/packet, di cui al primo e al secondo trattino, successivamente definito dagli organismi di standardizzazione europei e/o dagli organismi internazionali competenti e, dal punto di vista operativo, con essi compatibile. Ciascuno Stato membro sceglie il sistema o i sistemi appropriati della serie MAC/packet in base alla struttura attuale e futura delle proprie reti di diffusione diretta via satellite e di distribuzione via cavo e informa la Commissione della scelta operata.
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