Art. 2
In vigore dal 27 ott 1986
1. Gli Stati membri prendono, se del caso, le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Entro un anno a decorrere dalla notifica (1) della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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