Art. 2

In vigore dal 7 ott 1986
Il valore numerico di cui all', punto 2, tiene conto della situazione attuale. Considerando l'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, è opportuno procedere alla sua revisione entro 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva e comunque non oltre il 31 dicembre 1988.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:508:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo