Art. 3

In vigore dal 7 ott 1986
Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1o settembre 1987 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri mettono in vigore tali disposizioni a decorrere dal 1o giugno 1988 al più tardi.
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