Art. 4
In vigore dal 24 lug 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. CLARK
(1) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.
(2) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 155 del 13. 6. 1978, pag. 31.
(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 29 luglio 1986.
ALLEGATO
Targhetta relativa alle dimensioni di cui all', paragrafo 1, lettera a)
I. La targhetta relativa alle dimensioni, fissata se possibile accanto a quella prevista dalla direttiva 76/114/CEE, contiene le indicazioni seguenti:
1. Nome del costruttore (1);
2. Numero di identificazione del veicolo (1);
3. Lunghezza (L) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio;
4. Larghezza (W) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio;
5. Dati per la misurazione della lunghezza dei veicoli combinati:
- la distanza (a) fra la parte anteriore del veicolo a motore e il centro del dispositivo d'aggancio (gancio di traino o ralla); nel caso di una ralla con vari punti d'aggancio, vanno indicati i valori minimo e massimo (amin e amax);
- la distanza (b) fra il centro del dispositivo del rimorchio (occhione) o del semirimorchio (perno d'aggancio) e la parte posteriore del rimorchio o semirimorchio; nel caso di un dispositivo con vari punti d'aggancio, vanno indicati i valori minimo e massimo (bmin e bmax).
La lunghezza dei veicoli combinati è la lunghezza misurata quando il veicolo a motore, il rimorchio o il semirimorchio sono disposti in linea retta.
II. I valori indicati sulla prova di conformità devono rispecchiare esattamente le misure effettuate direttamente sul veicolo.
(1) Queste indicazioni non devono essere ripetute quando il veicolo è munito di una targhetta unica contenente dati relativi ai pesi e alle dimensioni.
Storico versioni
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