Art. 1
In vigore dal 24 lug 1986
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per accertare che i veicoli di cui all' della direttiva 85/3/CEE, conformi a detta direttiva, siano muniti di una delle prove indicate alle lettere a), b) e c):
a) una combinazione delle due targhette seguenti:
- la « targhetta del costruttore », redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE;
- la targhetta relativa alle dimensioni conforme all'allegato, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE;
b) una targhetta unica, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE, contenente le informazioni delle due targhette menzionate alla lettera a);
c) un documento unico rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato o messo in circolazione. Tale documento deve contenere rubriche e informazioni uguali a quelle figuranti nelle targhette menzionate alla lettera a). Esso sarà conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto.
2. Qualora le caratteristiche del veicolo non corrispondano più a quelle indicate sulla prova di conformità, lo Stato membro in cui il veicolo è immatricolato prende le misure necessarie ad assicurare la modifica della prova di conformità.
3. Le targhette e i documenti di cui al paragrafo 1 sono riconosciuti dagli Stati membri come prova della conformità dei veicoli prevista all'articolo 5 della direttiva 85/3/CEE.
4. I veicoli muniti di una prova di conformità possono essere sottoposti a:
- controlli per sondaggio, per quanto riguarda le norme comuni relative ai pesi;
- controlli solo in caso di sospetto di non conformità alla direttiva 85/3/CEE, per quanto riguarda le norme comuni relative alle dimensioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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