Art. 5
In vigore dal 24 lug 1986
1. Nel caso dei prodotti menzionati all', diversi da quelli importati da un paese terzo o destinati a un altro Stato membro, gli Stati membri, in deroga dell', possono continuare ad applicare un sistema già in vigore nel loro territorio, che permetta di sorvegliare la presenza di residui di antiparassitari e possono adottare congiuntamente ogni altra misura affinché sia assicurato un effetto equivalente alle quantità di residui di antiparassitari fissati nell'allegato II e per valutare l'esposizione dietetica totale della loro popolazione a questi residui, indipendentemente dalla loro provenienza. Queste misure comprendono indagini regolari e rappresentative sulle quantità di tali residui di antiparassitari in regimi alimentari tipo.
2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione su ogni applicazione del paragrafo 1.
Storico versioni
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