Art. 1

In vigore dal 24 lug 1986
La presente direttiva riguarda i prodotti alimentari d'origine animale indicati nell'allegato I, qualora questi prodotti alimentari possano contenere residui di antiparassitari elencati nell'allegato II e fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali riguardanti gli alimenti dietetici o per bambini.
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