Art. 3
In vigore dal 23 lug 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1986.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 19.
(2) GU n. L 123 dell'11. 5. 1983, pag. 31.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:388:oj#art-3