Art. 1
In vigore dal 23 lug 1986
Nella direttiva 83/229/CEE il testo che figura all'allegato II, parte prima, lettera B, punto 1, nella colonna intestata « Limitazioni » in corrispondenza dei due primi trattini è sostituita dal testo che segue:
« Soltanto per le pellicole destinate a venir verniciate e successivamente impiegate per prodotti alimentari non umidi, che non contengano cioè acqua allo stato libero in superficie.
La quantità totale di bis (2-idrossietil) etere e di etandiolo presente in un prodotto alimentare posto a contatto con tali pellicole non deve essere superiore a 50 mg/kg di prodotto alimentare ».
Storico versioni
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