Art. 1

La direttiva 74/63/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 21 lug 1986
1. Il titolo della direttiva è sostituito dal titolo seguente: « Direttiva del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ». 2) All': a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. La presente direttiva riguarda le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali »; b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente: « e) a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ». 3) All': a) il testo delle lettera a), b) e h) è sostituito dal testo seguente: « a) alimenti per animali: i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale; b) alimenti semplici per animali: i diversi prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le diverse sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi destinati come tali all'alimentazione degli animali per via orale; h) alimenti composti per animali: le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, o di derivati della loro trasformazione industriale o di sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari »; b) dopo la lettera h) è aggiunta la lettera seguente: « i) materie prime (ingredienti): i diversi prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere messi in circolazione come alimenti semplici o per la preparazione di alimenti composti oppure come supporto delle premiscele ». 4) il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « 1. Gli Stati membri prescrivono che le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati negli alimenti per gli animali soltanto alle condizioni previste in tale allegato. 2. Gli Stati membri possono ammettere che le quantità massime previste nell'allegato I per gli alimenti destinati agli animali siano superate, sempre che si tratti di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella stessa come tali ed a condizione che tale superamento sia reso necessario da condizioni particolari. Gli Stati membri interessati adottano disposizioni adeguate affinché non ne derivino effetti nocivi per la salute degli animali o dell'uomo ». 5) Sono inseriti gli articoli seguenti: « Articolo 3 bis 1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime elencate nell'allegato II, parte A, possono essere commercializzate soltanto se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna 1 non supera quella massima fissata nella colonna 3 di detto allegato. 2. Qualora la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna 1 dell'allegato II, parte A, superi quella fissata nella colonna 3 dell'allegato I per l'alimento semplice, la materia prima di cui alla colonna 2 dell'allegato II, parte A, può essere commercializzata, fatto salvo il paragrafo 1, soltanto se: a) è destinata a fabbricanti di alimenti composti figuranti in un elenco nazionale conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1) e b) è indicato su un documento di accompagnamento: - che la materia prima è destinata a fabbricanti di alimenti composti che soddisfano la condizione prevista alla lettera a); - che la materia prima non può essere utilizzata come tale per l'alimentazione diretta degli animali; - la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presenti. 3. Gli Stati membri prescrivono che il paragrafo 2, lettere a) e b), è applicabile anche alle materie prime ed alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato II, parte B, la cui quantità massima non sia limitata nella parte A, se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nella materia prima è superiore a quella massima fissata nell'allegato I, colonna 3 per gli alimenti semplici corrispondenti. Articolo 3 ter Gli Stati membri possono limitare l'applicazione dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, lettera a), ai soli fabbricanti di alimenti composti che utilizzino le materie prime in questione per la produzione e la commercializzazione di alimenti composti. (1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1 ». 6) All' le parole « nella presente direttiva » sono sostituite da « nell'allegato I ». 7) All': a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Qualora uno Stato membro costati in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, dopo l'adozione delle disposizioni in questione, che una quantità massima stabilita nell'allegato I o II oppure che una sostanza o un prodotto non menzionati in tali allegati presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente, detto Stato membro può provvisoriamente ridurre tale quantità, stabilire una quantità massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto negli alimenti degli animali o nelle materie prime. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione precisando i motivi alla base della sua decisione »; b) al paragrafo 2, le parole « l'allegato debba essere modificato » vengono sostituite da « gli allegati debbano essere modificati ». 8) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 6 Con la procedura prevista all'articolo 9 ed in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche: a) sono adottate le modifiche da apportare agli allegati, b) viene periodicamento redatta una versione codificata degli allegati al fine di inserirvi le successive modifiche apportate in applicazione della lettera a), c) possono essere definiti i criteri di accettabilità delle materie prime sottoposte a taluni processi di decontaminazione ». 9) È inserito l'articolo seguente: « Articolo 6 bis 1. Fino all'adozione di una decisione comunitaria, gli Stati membri possono mantenere le misure che disciplinano l'importazione e la messa in circolazione nel loro territorio: a) di materie prime contaminate dall'aflatossina diverse da quelle di cui all'allegato II, parte A, e b) di materie prime contaminate da sostanze o prodotti indesiderabili diversi dall'aflatossina. 2. Entro il 31 gennaio 1987, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni nazionali che intendono mantenere in virtù del para- grafo 1. 3. Le modifiche da apportare all'allegato II per eliminare le disparità risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 sono adottate entro il 3 dicembre 1990 ». 10) All'articolo 7, le parole « e le materie prime » sono inserite dopo le parole « alimenti degli animali ». 11) All'articolo 8: a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale degli alimenti per animali e delle materie prime, per accertare l'osservanza delle condizioni previste dalla presente direttiva »; b) è aggiunto il paragrafo seguente: « 3. Se una partita di materie prime può essere inviata in un altro Stato membro, quando in uno Stato membro sia stata giudicata non conforme alle disposizioni della presente direttiva a causa di una quantità troppo elevata di sostanze o prodotti indesiderabili, questo Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione qualunque informazione utile relativa a tale partita di materie prime ». 12) All'articolo 11 le parole « e le materie prime » sono inserite dopo « alimenti degli animali ». 13) L'attuale allegato è modificato come segue: a) dopo la parola « Allegato » è aggiunta la cifra « I »; b) i titoli delle tre colonne dell'allegato I sono rispettivamente numerati 1, 2, 3; c) nella parte B dell'allegato I, il titolo della colonna 3 è sostituito dal titolo seguente: « Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità di 12 % ». 14) È aggiunto l'allegato seguente: « ALLEGATO II PARTE A 1.2.3 // // // // Sostanze, prodotti // Materie prime // Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di materia prima al tasso di umidità di 12 % // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1. Aflatossina B1 // Arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati // 0,2 // // // PARTE B 1.2 // // // Sostanze, prodotti // Materie prime // // // (1) // (2) » // // // // // // 15) Nella versione italiana della direttiva i termini « alimenti per animali » sono sostituiti dal termine « mangimi ».
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