Art. 3

La direttiva 79/373/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 21 lug 1986
1) All', paragrafo 2: a) il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente: « c) le sostanze e i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali »; b) è aggiunta la lettera seguente: « f) taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ». 2) All': a) il testo dell', lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente: « a) alimenti per animali: i prodotti vegetali o animali allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale; b) alimenti composti per animali: le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, o di derivati della loro trasformazione industriale o di sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari »; b) sono aggiunte le lettere seguenti: « j) alimenti d'allattamento: gli alimenti composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione; k) ingredienti (materie prime): i diversi prodotti vegetali o animali allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi destinati ad essere messi in circolazione come alimenti semplici o per la preparazione di alimenti composti oppure come supporto delle premiscele ». 3) All': a) il testo del paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente: « a) denominazione "alimento completo", "alimento complementare", "alimento minerale", "alimento melassato", "alimento completo d'allattamento", "alimento complementare d'allattamento" secondo il caso »; b) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente: « g) nome o ragione sociale, nonché indirizzo o sede sociale del fabbricante, qualora non sia responsabile delle indicazioni che figurano sull'etichetta »; c) è aggiunto il paragrafo seguente: « 4 bis. Gli Stati membri sono autorizzati a prescrivere per gli alimenti prodotti e commercializzati nel loro territorio, al posto delle indicazioni di cui all', paragrafo 4, lettera g), la menzione di un numero di codice ufficiale corrispondente ai fabbricanti stabiliti sul loro territorio »; d) al paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente: « h) un indicazione riguardante lo stato fisico dell'alimento o il trattamento specifico da esso subito »; e) è aggiunto il paragrafo seguente: « 7 bis. Il paragrafo 7 non si applica per quanto riguarda gli ingredienti (materie prime) che devono essere menzionati sull'etichetta degli alimenti composti ai sensi della direttiva 82/471/CEE »; f) il paragrafo 8 è completato dal comma seguente: « Tali informazioni: - non devono indurre l'acquirente in errore, in particolare attribuendo all'alimento effetti o proprietà che non possiede oppure suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, allorché tutti gli alimenti similari hanno le medesime caratteristiche, - debbono riguardare elementi obiettivi o misurabili che possano essere comprovati ». 4) Sono aggiunti gli articoli seguenti: « Articolo 5 bis Nella versione inglese le denominazioni "complementary feedingstuff" e "complete feedingstuff" possono, nel caso degli alimenti per animali familiari, essere sostituiti rispettivamente dalle denominazioni "complementary pet food" e "complete pet food". Articolo 5 ter Fatto salvo l', gli Stati membri prescrivono che l'etichettatura degli alimenti composti per animali familiari possa mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale alimento. In tal caso, il tenore minimo o massimo, espresso in percentuale, in peso, degli ingredienti impiegati deve essere chiaramente indicato o a fronte della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti indicati, o nell'elenco degli ingredienti, o menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e la percentuale o le percentuali in peso a fronte della corrispondente categoria di ingredienti ». 5) Nella versione italiana della direttiva, i termini « alimenti per animali » sono sostituiti dal termine « mangimi ».
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