Art. 3

In vigore dal 12 giu 1986
1. I fanghi di cui all', lettera a), punto i), possono essere utilizzati in agricoltura solo conformemente alla presente direttiva. 2. Fatte salve le direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE: -i fanghi di cui all', lettera a), punto ii), possono essere utilizzati in agricoltura nel rispetto delle condizioni che lo Stato membro interessato può ritenere necessarie per garantire la tutela delle salute dell'uomo e dell'ambiente; -i fanghi di cui all', lettera a), punto iii), possono essere utilizzati in agricoltura solo se la loro utilizzazione è regolamentata dallo Stato membro interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:278:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo