Art. 3
In vigore dal 4 giu 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
ALLEGATO
All'allegato I, parte I « Oligoelementi » al numero CEE 4 « Rame CU », l'indicazione « 20 (in totale) » che figura nella colonna « Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo » per quanto riguarda gli ovini è sostituita dall'indicazione « 15 (in totale) ».
(1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 39 del 14. 2. 1986, pag. 55.
(3) GU n. L 245 del 12. 9. 1985, pag. 1.
Storico versioni
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