Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 giu 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente ALLEGATO All'allegato I, parte I « Oligoelementi » al numero CEE 4 « Rame CU », l'indicazione « 20 (in totale) » che figura nella colonna « Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo » per quanto riguarda gli ovini è sostituita dall'indicazione « 15 (in totale) ». (1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 39 del 14. 2. 1986, pag. 55. (3) GU n. L 245 del 12. 9. 1985, pag. 1.
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