Art. 8

In vigore dal 26 mag 1986
1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai requisiti della presente direttiva, vietare, rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione delle strutture di protezione CEE.2. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai requisiti della presente direttiva, vietare, rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione delle macchine per cantieri di cui all' se sono munite o sono progettate per essere munite di una adeguate struttura di protezione CEE.
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