Art. 2
In vigore dal 26 mag 1986
1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1986.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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