Art. 1
La direttiva 83/416/CEE è modificata come segue:
In vigore dal 26 mag 1986
1) il testo dell'articolo 15, paragrafi 1 e 3, è sostituito dal testo seguente:
« 1. La presente direttiva non si applica, sino al 1o luglio 1993, agli aeroporti situati nelle isole greche e nelle isole atlantiche che compongono la regione autonoma delle Azzorre.
3. La Commissione presenterà una relazione sulla situazione del traffico aereo nelle isole greche e nelle isole atlantiche che compongono la regione autonoma delle Azzorre entro il 31 dicembre 1991 ed un'ulteriore relazione entro il 31 dicembre 1996. »;
2) viene inserito l'articolo seguente:
« Articolo 15 bis
1. In deroga alla classificazione degli aeroporti di cui all'allegato A, la presente direttiva non si applica, fino al 1o gennaio 1993, all'aeroporto di Porto.
2. La deroga di cui al paragrafo 1 verrà annullata non appena la Repubblica portoghese constaterà che le condizioni economiche di detto aeroporto sono migliorate. A tal fine essa informerà la Commissione che provvederà ad adottare la decisione che s'impone. »;
3) nell'allegato A della direttiva 83/416/CEE, è inserito il testo seguente dopo Paesi Bassi:
1.2.3 // « PORTOGALLO // Lisboa // 1 // // Faro // 1 // // Funchal // 2 // // Porto // 2 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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