Art. 1

In vigore dal 9 apr 1986
Qualora, conformemente alle disposizioni previste all'articolo 5, paragrafi 4 e 6, della direttiva 79/373/CEE, sia dichiarato il valore energetico degli alimenti composti per il pollame, gli Stati membri prescrivono che detto valore venga calcolato secondo il metodo descritto nell'allegato della presente direttiva.
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