Art. 1
In vigore dal 9 apr 1986
Qualora, conformemente alle disposizioni previste all'articolo 5, paragrafi 4 e 6, della direttiva 79/373/CEE, sia dichiarato il valore energetico degli alimenti composti per il pollame, gli Stati membri prescrivono che detto valore venga calcolato secondo il metodo descritto nell'allegato della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:174:oj#art-1