Art. 3
In vigore dal 9 apr 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.
(2) GU n. L 386 del 31. 12. 1982, pag. 42.
ALLEGATO
METODO DI CALCOLO DEL VALORE ENERGETICO DEGLI ALIMENTI COMPOSTI DESTINATI AL POLLAME
1. Metodo di calcolo ed espressione del valore energetico
Il valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame è calcolato secondo la formula che segue, in base alle percentuali di alcuni componenti analitici degli alimenti; il valore è espresso in megajoules (MJ) di energia metabolizzabile (EM), corretta in azoto, per chilogrammo di alimento composto:
MJ/kg di EM = 0,1551 × % proteina greggia + 0,3431 × % sostanze grasse gregge + 0,1669 × % amido + 0,1301 × % zuccheri totali (espressi in saccarosio).
2. Tolleranze applicabili ai valori dichiarati
Se, a seguito dei controlli ufficiali prescritti all'articolo 12, si constata una differenza di valore energetico dell'alimento in più o in meno fra il risultato del controllo e il valore energetico dichiarato, viene applicata una tolleranza minima di 0,4 MJ/kg di EM.
3. Espressione del risultato
Previa applicazione della formula suindicata, il risultato ottenuto è approssimato al primo decimale.
4. Metodi di prelievo dei campioni e metodi d'analisi da applicare
Il prelievo del campione dell'alimento composto e il dosaggio dei tenori dei componenti analitici impiegati nel metodo di calcolo sono effettuati rispettivamente secondo i metodi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.
Si devono applicare:
- per il dosaggio delle sostanze grasse gregge: il metodo B, modificato dalla direttiva 84/4/CEE della Commissione (1);
- per il dosaggio dell'amido: il metodo polarimetrico di cui alla direttiva 72/199/CEE della Commissione (2).
(1) GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28.
(2) GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6.
Storico versioni
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