Art. 4
In vigore dal 4 apr 1986
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1986.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.
(2) GU n. L 153 del 12. 6. 1976, pag. 43.
(3) GU n. L 36 del 12. 2. 1986, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:161:oj#art-4