Art. 4

Art. 4

In vigore dal 4 apr 1986
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58. (2) GU n. L 153 del 12. 6. 1976, pag. 43. (3) GU n. L 36 del 12. 2. 1986, pag. 5.
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