Art. 2

In vigore dal 26 mar 1986
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che a decorrere dal 1o gennaio 1988 né i fabbricanti né gli importatori stabiliti nella Comunità immettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva. 2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i prodotti di cui al paragrafo 1 non possano più essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 dicembre 1989.
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