Art. 6

In vigore dal 25 mar 1986
Gli stati membri garantiscono che l'autorità competente proceda ad ispezioni onde verificare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, ivi comprese quelle dell'allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:113:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Direttiva (UE) 1986/113 — Testo vigente | Portale Normativo