Art. 8
In vigore dal 25 mar 1986
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, in appresso denominato « comitato », è chiamato a pronunciarsi senza indugio dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno stato membro.
2. In seno al comitato, ai voti degli stati membri viene attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure entro due giorni, pronunciandosi alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.
4. La Commissione adotta misure e le mette immediatamente in applicazione se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare.
Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.
Se, entro tre mesi dalla data in cui la proposta gli è stata sottoposta, il Consiglio non ha adottato alcuna misura, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure. Articolo 9
La Commissione presenta anteriormente al 1o gennaio 1983 una relazione sugli sviluppi scientifici in materia di benessere delle galline nei vari sistemi di allevamento nonché sulle disposizioni di cui all'allegato, eventualmente accompagnata da adeguate proposte di adattamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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