Art. 3
In vigore dal 10 mar 1986
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. van den BROEK
(1) GU n. C 139 del 7. 6. 1985, pag. 4.
(2) GU n. C 68 del 24. 3. 1986.
(3) GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 26.
(4) GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 51.
(5) GU n. L 109 del 22. 4. 1982, pag. 1.
Storico versioni
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