Art. 3

In vigore dal 10 mar 1986
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. van den BROEK (1) GU n. C 139 del 7. 6. 1985, pag. 4. (2) GU n. C 68 del 24. 3. 1986. (3) GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 26. (4) GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 51. (5) GU n. L 109 del 22. 4. 1982, pag. 1.
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