Art. 1
Il testo dell'articolo 2 bis, paragrafo 1 della direttiva 73/404/CEE è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 10 mar 1986
« 1. Gli stati membri possono derogare all', primo comma, fino al 31 dicembre 1989:
a) nel caso di prodotti di addizione ad ossido di alchene a bassa schiuma su sostanze quali alcoli, alchifenoli, glicoli, polioli, acidi grassi, amidi o ammine, se utilizzati nei prodotti per lavastoviglie,
b) nel caso di eteri d'alchile ed alchil-arilpoliglicol bloccati terminalmente e resistenti agli alcoli e delle sostanze dei tipi riportati alla lettera a), se utilizzati per prodotti di lavaggio destinati alle industrie alimentari e alle industrie di lavorazione dei metalli ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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