Art. 4
Gli stati membri mettono in vigore entro e non oltre
In vigore dal 27 feb 1986
- il 1o luglio 1987 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell',
- il 1o luglio 1989 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al diposto dell' e
- il 1o luglio 1991 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:109:oj#art-4