Art. 4 · Gli stati membri mettono in vigore entro e non oltre

Art. 4

Gli stati membri mettono in vigore entro e non oltre

In vigore dal 27 feb 1986
- il 1o luglio 1987 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell', - il 1o luglio 1989 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al diposto dell' e - il 1o luglio 1991 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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