Art. 6

In vigore dal 20 dic 1985
La direttiva 80/1095/CEE è modificata come segue:1) all', paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Lo status della Spagna e del Portogallo verrà precisato secondo la stessa procedura prima della data del 1° luglio 1986, per predisporre le misure di lotta più adatte alla rispettiva situazione sanitaria.»;2)all'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto il membro di frase seguente: «e, per la Spagna e il Portogallo, prima del 1° luglio 1992».
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