Art. 4

In vigore dal 20 dic 1985
All', della direttiva 77/504/CEE è aggiunta la frase seguente:«Tuttavia, il Portogallo è autorizzato a mantenere, sino al 31 dicembre 1990 al più tardi, restrizioni all'importazione di bovini citati al comma precedente, primo trattino, qualora le razze in causa non siano comprese nell'elenco delle razze autorizzate in Portogallo. Il Portogallo comunica alla Commissione e agli stati membri l'elenco delle razze autorizzate.».
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