Art. 2

In vigore dal 19 dic 1985
1. Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1987. 2. Gli stati membri informano immediatamente la Commissione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri stati membri.
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