Art. 1
In vigore dal 19 dic 1985
La direttiva 77/93/CEE è modificata come segue: 1) il testo dell', paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:«a) vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, comprese le sementi.Le parti di piante vive comprendono: - i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento; -le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento; -i tuberi, i bulbi, i rizomi; -i fiori recisi; -i rami con foglie; -gli alberi tagliati, con foglie; -le colture di tessuti vegetali.»; Si intendono per sementi le sementi in senso botanico, escluse quelle non destinate ad essere piantate. 2)nell', paragrafo 1, dopo la lettera c), è inserito il testo seguente:«d)vegetali destinati alla piantagione: -vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione, o -vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito.».Le lettere d) ed e) diventano, rispettivamente, le lettere e) ed f); 3)nel testo dell':- i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;-il paragrafo 4 diventa il paragrafo 2;-è inserito il paragrafo seguente: «3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, secondo condizioni che possono essere determinate conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, nel caso di una contaminazione leggera di vegetali diversi da quelli destinati ad essere piantati, dovuta ad organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, o nell'allegato II, parte A, precedentemente determinati d'intesa con le autorità rappresentanti gli stati membri nel settore fitosanitario.»;-i paragrafi 5, 6 e 7 diventano, rispettivamente, i paragrafi 4, 5 e 6; 4)il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:«1. Quando può ritenersi che, sulla base dell'ispezione prescritta dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, le condizioni ivi specificate sono soddisfatte, può essere rilasciato un certificato fitosanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato VIII, parte A, redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità e compilato, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, interamente in stampatello o interamente dattilografato, preferibilmente in una delle lingue ufficiali dello stato membro destinatario.La denominazione botanica dei vegetali deve essere indicata in caratteri latini. Correzioni o cancellature non autenticate comportano l'invalidità del certificato. Eventuali copie vengono rilasciate unicamente con la dicitura ''copia'' o ''duplicato'' stampata o stampigliata.In deroga al primo comma, le rimanenze di certificati fitosanitari conformi al modello riprodotto nell'allegato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali del 6 dicembre 1951, nella sua versione originale, possono essere utilizzate sino al 31 dicembre 1986.»; 5)all'articolo 7, paragrafo 3, la data del 31 dicembre 1980 è sostituita da quella del 31 dicembre 1986; 6)all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, seconda frase l'espressione «certificato fitosanitario di rispedizione conforme al modello dell'allegato VIII, parte B, e redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità, preferibilmente in quella dello stato membro destinatario» è sostituita da «certificato fitosanitario di rispedizione, in una unica copia originale, conforme al modello dell'allegato VIII, parte B, redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità e compilato, tranne per quanto riguarda il timbro e firma interamente in stampatello o interamente dattilografato, preferibilmente in una delle lingue ufficiali dello stato membro destinatario»; 7)nell'articolo 8, paragrafo 2, è inserito il comma seguente dopo il primo comma:«L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, si applica per analogia.»; 8)all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, la data del 31 dicembre 1980 è sostituita da quella del 31 dicembre 1986; 9)l'articolo 10 è soppresso; 10)all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, i termini: «I certificati vengono rilasciati» sono sostituiti da:«I certificati prescritti agli articoli 7, 8 o 9 contengono informazioni conformemente al modello riprodotto nell'allegato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali del 6 dicembre 1951, modificata il 21 novembre 1979, indipendentemente dalla presentazione dei certificati stessi, e vengono rilasciati»; 11)all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il comma seguente:«In deroga al primo comma, i certificati fitosanitari rilasciati conformemente al modello riprodotto nell'allegato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali del 6 dicembre 1951, nella sua versione originale, possono essere utilizzati per un periodo transitorio. La data di scadenza di questo periodo transitorio può essere fissata secondo la procedura di cui all'articolo 16.»; 12)all'articolo 13 è aggiunto il comma seguente:«Tuttavia vengono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 16:-le voci aggiunte all'allegato III della presente direttiva concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti originari di determinati paesi terzi, a condizione: - che l'introduzione di queste voci formi oggetto di una richiesta di uno stato membro che applica già divieti speciali concernenti questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi, -che organismi nocivi presenti nel paese di origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa, e -che la loro eventuale presenza sui prodotti in questione non possa essere sicuramente individuata al momento della loro introduzione;-le voci aggiunte agli altri allegati della presente direttiva, concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti originari di particolari paesi terzi, a condizione: -che l'introduzione di questa voce formi oggetto della richiesta di uno stato membro che applica già divieti o restrizioni speciali concernenti questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi e -che organismi nocivi presenti nel paese d'origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa nei confronti di talune culture per le quali non si può prevedere l'entità dei danni eventualmente provocati;-la modifica della parte B degli allegati della presente direttiva, d'intesa con gli stati membri interessati;-le altre modifiche degli allegati della presente direttiva fatte alla luce degli sviluppi nella conoscenza scientifica o tecnica.»; 13)l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto i), è soppresso e i punti ii), iii) e iv) diventano rispettivamente i punti i), ii) e iii); 14)all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a):-nel punto i) i termini «all'articolo 10» sono soppressi;-nel punto iii), i termini «da 5 a 10 e 12» sono sostituiti dai termini «da 5 a 9 e 12»; 15)all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), i termini «all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato III, parte A, punto 8» sono soppressi; 16)all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, dopo i termini «alla procedura di cui all'articolo 16» sono inseriti i termini «o, in caso di urgenza, a quella di cui all'articolo 17»; 17)all'articolo 14, paragrafo 3, secondo trattino, i termini «punti da 1 a 8 e 10» sono sostituiti dai termini «punti restanti» e i termini «per quanto concerne i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, punti 2, 3 e 4» sono sostituiti dai termini «per quanto concerne gli altri requisiti di cui all'allegato IV, parte A»; 18)all'articolo 14, paragrafo 3, dopo il secondo trattino è aggiunto il trattino seguente:«- dall'articolo 7, paragrafo 2, e dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), nel caso del legno se sono fornite salvaguardie equivalenti.».
Storico versioni
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