Art. 2

In vigore dal 19 dic 1985
Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva onde autorizzare al più tardi il 1 º gennaio 1987 il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva e vietare , a decorrere dal 1 º luglio 1988 , il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1985:573:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo