Art. 2
In vigore dal 19 dic 1985
Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva onde autorizzare al più tardi il 1 º gennaio 1987 il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva e vietare , a decorrere dal 1 º luglio 1988 , il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione .
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